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Sez. L, Sentenza n. 1423 del 16/05/1974 (Rv. 369502 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RAPPORTO DI BREVE DURATA DI NATURA ACCESSORIA - ART 36 COST - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369502-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - RAPPORTO DI BREVE DURATA DI NATURA ACCESSORIA - ART 36 COST - APPLICABILITA.*

Il principio sancito dall'art 36 della Costituzione, circa l'adeguatezza e proporzionalita della retribuzione alla qualita e quantita del lavoro prestato, si applica anche al rapporto di lavoro di breve durata, nelle singole prestazioni, ed accessorio rispetto ad altra attivita che, per continuita e durata, debba considerarsi principale. (V 949'73, mass n 363327; 114'72, mass n 355840; (V 189'70, mass n 344985).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)