Sez. 2, Sentenza n. 114 del 14/01/1972 (Rv. 355840 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART 36 COST - CONTENUTO - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUALITA E QUANTITA DEL LAVORO - RAPPORTI DI BREVE DURATA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ART 36 COST - CONTENUTO - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUALITA E QUANTITA DEL LAVORO - RAPPORTI DI BREVE DURATA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO.*
Il primo comma dell'art 36 della Costituzione contiene due norme distinte, sebbene fra loro collegate, delle quali l'una prescrive che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantita e qualita del lavoro, l'altro che deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia. La prima di queste norme pone un principio di carattere assoluto, mirando ad impedire, comunque, un antisociale sfruttamento del lavoratore, e va quindi applicato anche a rapporti di lavoro subordinato di breve durata nelle singole prestazioni, cosi da presentarsi, per il lavoratore, come accessori rispetto ad altre sue attivita che, per la loro maggiore durata, vadano considerate come principali. (Conf 189'70, mass n 344985).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)