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Sez. 1, Sentenza n. 183 del 26/01/1971 (Rv. 349574 - 01)

TITOLI DI CREDITO - PRESENTAZIONE - TITOLO AL PORTATORE - ONERE DI IDENTIFICARE IL TRASFERENTE - SUSSISTENZA - MANCANZA - RESPONSABILITA VERSO COLUI CHE HA SMARRITO L'ASSEGNO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349574-01

TITOLI DI CREDITO - PRESENTAZIONE - TITOLO AL PORTATORE - ONERE DI IDENTIFICARE IL TRASFERENTE - SUSSISTENZA - MANCANZA - RESPONSABILITA VERSO COLUI CHE HA SMARRITO L'ASSEGNO - SUSSISTENZA.*

Chi riceve un assegno pur non essendo tenuto ad indagare in qual modo sia pervenuto al trasferente deve tuttavia assicurarsi della identita personale del presentatore e se in tale attivita di identificazione incorre in colpa grave risponde nei confronti del legittimo possessore dell'assegno smarrito o sottratto. Anche per i titoli a legittimazione reale, per i quali la legittimazione e data dal solo possesso, sussiste l'Onere dell'istituto pagatore di usare la normale prudenza necessaria ad assicurarsi della identita della persona a cui effettua il pagamento. E indagine di fatto stabilire se sia stata usata la normale prudenza e tale accertamento e insindacabile in Cassazione, se correttamente e congruamente motivato.*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 24, Cod. Civ. art. 1992, Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)