Sez. 1, Sentenza n. 4965 del 15/11/1977 (Rv. 388571 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO - DILIGENZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - NON TRASFERIBILE - PAGAMENTO - DILIGENZA DELLA BANCA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine di stabilire se il banchiere, in Sede di pagamento di assegno circolare non trasferibile, abbia adottato la doverosa diligenza professionale nell'identificare il presentatore, e, quindi, in caso di adempimento della prestazione ad un possessore diverso dal legittimo prenditore, possa andare esente da responsabilita nei confronti di quest'ultimo e del richiedente l'assegno medesimo (art 1992 cod civ, 43 ed 86 del RD 21 dicembre 1933 n 1736), occorre indagare, nel caso concreto, con quali accorgimenti e modalita sia avvenuta detta identificazione, in relazione alle cautele suggerite dal luogo e dal tempo del pagamento, dall'importo del titolo, dai documenti esibiti dal presentatore. (nella specie, i giudici del merito avevano affermato la responsabilita del banchiere, per aver pagato un assegno circolare non trasferibile per lire centoquarantamila prima della denuncia del suo smarrimento, a persona identificata come prenditore in base a patente di guida falsa, in considerazione del fatto che tale documento risultava alterato nel nome, nell'indirizzo e nella fotografia, e, quindi, in modo presuntivamente tale da non poter sfuggire ad un esame non superficiale del cassiere. La suprema Corte, ha ritenuto la decisione esatta e fondata su una corretta e motivata valutazione di tutte le circostanze del caso concreto). (V 2033/76, mass n 380862; (V 183/71, mass n 349574; (V 2582/70, mass n 348951).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)