Sez. 3, Sentenza n. 1331 del 27/04/1968 (Rv. 332922 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO ECCEZIONI NUOVE - DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO ECCEZIONI NUOVE - DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'eccezione di compensazione, in quanto diretta a paralizzare, quale semplice mezzo di difesa, la realizzazione della pretesa creditoria avanzata dall'attore, deve considerarsi ammissibile anche se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345, secondo comma, cod.proc.civ.. (V.626-65, 61-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)