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Sez. 3, Sentenza n. 1331 del 27/04/1968 (Rv. 332922 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO ECCEZIONI NUOVE - DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332922-01

IMPUGNAZIONI CIVILI APPELLO ECCEZIONI NUOVE - DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'eccezione di compensazione, in quanto diretta a paralizzare, quale semplice mezzo di difesa, la realizzazione della pretesa creditoria avanzata dall'attore, deve considerarsi ammissibile anche se proposta per la prima volta nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345, secondo comma, cod.proc.civ.. (V.626-65, 61-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)