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Sez. 3, Sentenza n. 1718 del 09/06/1971 (Rv. 352186 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE PER LE SPESE.*
Stato
decisa il 1971-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352186-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZE PER LE SPESE.*

L'eccezione di compensazione, essendo diretta, quale semplice mezzo di difesa, a paralizzare in tutto o in parte, la pretesa, puo essere proposta per la prima volta in grado di appello, salva l'applicazione dell'art 92 cod proc civ ai fini delle spese. (V 3003'69, mass n 342893' 1331'68, mass n 332922).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)