Sez. U, Sentenza n. 3022 del 23/11/1963 (Rv. 264655 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INTERVENTO AUTONOMO DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO ESPROPRIATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INTERVENTO AUTONOMO DELL'AFFITTUARIO DEL FONDO ESPROPRIATO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, a norma dell'art 27 terzo comma legge n 2359 del 1865, nel giudizio instaurato dal proprietario del fondo espropriato, per l'impugnazione della stima della indennita, e ammissibile l'intervento autonomo dell'affittuario del fondo stesso, in quanto egli faccia valere delle ragioni che aderiscono a diritti reali (nella specie, valutazione dei frutti pendenti, che sono in pari tempo accessori del suolo e proprieta dell'affittuario).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)