Sez. U, Sentenza n. 5609 del 08/06/1998 (Rv. 516164 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Quota di indennità spettante al conduttore del suolo espropriato - Richiesta al proprietario già indennizzato - Diritti del conduttore ex artt. 52 e 56 legge 2359 del 1865 - Opposizione alla stima - Ammissibilità - Intervento nel giudizio di opposizione già promosso dal proprietario - Ammissibilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità regolata dalla legge n. 2359 del 1865, l'art. 27 comma terzo della legge medesima (prevedente che il conduttore del fondo espropriato è fatto indenne dal proprietario "o può esperire le sue ragioni nel modo indicato dagli artt. 52 e 56"), va inteso nel senso che detto conduttore ha il diritto non solo di pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d'indennità a lui spettante (come, peraltro, previsto anche dall'art. 1638 cod. civ.), ma anche, in alternativa - nel caso in cui ritenga l'indennità determinata in via amministrativa non comprensiva dell'intero ammontare corrispondente a frutti non percepiti, mancato raccolto o eventuali miglioramenti - di agire con opposizione avverso la stima dell'indennità stessa, ovvero di intervenire nell'analogo giudizio promosso dal proprietario espropriato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1368, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)