Sez. 1, Sentenza n. 2250 del 02/02/2007 (Rv. 599973 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione - Diritto ad un'equa riparazione - Legge n. 89 del 2001, art. 2 - Ritardo conseguente ad applicazione di atti legislativi ovvero di provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa - Computabilità - Danno patrimoniale - Individuazione - Criteri - Fattispecie in tema di rilascio coattivo di immobile da finita locazione ad uso abitativo.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento di rilascio coattivo di immobile da finita locazione ad uso di abitazione, onde verificarne la ragionevolezza, è tenuto a considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi o comunque normativi, ovvero di provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa di graduazione degli sfratti. Tuttavia, qualora si accerti che la durata del procedimento esecutivo, come conformato in base a quegli atti, sia in concreto incompatibile con il precetto di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 2001, il danno patrimoniale subito dal locatore non può essere individuato nella perdita, correlata alla temporanea indisponibilità dell'immobile locato ad uso abitativo, dei vantaggi economici tratti dal suo valore locativo al canone di mercato rispetto alla minore misura del corrispettivo dovuto sino al rilascio dal conduttore, in quanto tale pregiudizio non trova diretta causa nella durata del processo bensì nella violazione da parte del medesimo conduttore dell'obbligo di restituzione del bene alla scadenza della locazione abitativa, sanzionata dall'art. 1591 cod. civ., e nei riflessi negativi conseguenti alla emanazione dei provvedimenti legislativi di sospensione degli sfratti o di devoluzione all'autorità amministrativa della graduazione dell'assistenza della forza pubblica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)