Sez. 1, Sentenza n. 13768 del 20/09/2002 (Rv. 558858 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Diritto ad un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo - Art. 2 legge n. 89 del 2001 - Ritardo conseguente alla applicazione di atti legislativi ovvero di provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa - Computabilità - Fattispecie in tema di esecuzione forzata per rilascio di immobile ad uso di abitazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento esecutivo di sfratto (nella specie, di immobile ad uso di abitazione) onde verificarne la ragionevolezza, è tenuto a considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi o comunque normativi, ovvero di provvedimenti discrezionali dell'autorità amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)