Sez. 3, Sentenza n. 29222 del 20/05/2004 Cc. (dep. 06/07/2004) Rv. 229490 - 01
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI | Lottizzazione abusiva negoziale - Promessa di vendita - Atto equivalente ai fini della lottizzazione negoziale - Configurabilità - Condizioni.
EDILIZIA - AREE FABBRICABILI
Nella cosiddetta lottizzazione negoziale anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti possono costituire, valutati assieme ad altri elementi, "atti equivalenti" ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985, sempre che gli stessi non prevedano, quale condizione sospensiva del contratto, l'ottenimento dell'autorizzazione al frazionamento dell'area da parte dell'autorità amministrativa competente: in tal caso, in mancanza dell'autorizzazione, le promesse di vendita sono inidonee a produrre l'effetto lottizzatorio, né sarebbe possibile ottenere la stipula dei contratti definitivi, con conseguente effettiva lottizzazione negoziale, in forza dell'art. 2932 cod.civ.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)