Sez. 3, Sentenza n. 36940 del 11/05/2005 Ud. (dep. 12/10/2005) Rv. 232188 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Lottizzazione negoziale - Consapevolezza della abusività - Da parte del venditore - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di lottizzazione abusiva negoziale, ai fini della valutazione della consapevolezza dell'abusività della lottizzazione, deve tenersi conto del dettato dell'art. 30, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che, prescrivendo a pena di nullità l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica a tutti gli atti di trasferimento o di costituzione o scioglimento di diritti reali relativi a terreni, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche che riguardano l'area cui si riferisce, rende estremamente difficile per il venditore una negoziazione inconsapevole, atteso che il mancato rilascio, nel termine prescritto di giorni trenta dalla richiesta, del citato certificato, comporta la sua sostituzione con una dichiarazione dell'alienante stesso attestante la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)