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Sez. 1, Sentenza n. 4134 del 04/06/1999 Cc. (dep. 12/07/1999) Rv. 213948 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90 D.P.R. n. 309 del 1990 - Differenze dalla sospensione condizionale della pena - Poteri del giudice di merito - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213948-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, disciplinato dagli artt. 90-93 del D.P.R. n. 309 del 1990, si differenzia dalla sospensione condizionale della pena, perché ha un contenuto di programma riabilitativo che lo avvicina piuttosto alle forme della "probation", in quanto tende ad esercitare un effetto dissuasivo rispetto all'uso di sostanze stupefacenti e a svolgere, perciò, sul comportamento dell'individuo, per il tramite di interventi psico-sociali, un'influenza che va oltre l'astensione dal commettere reati, obiettivo che è, invece, il solo della tradizionale sospensione condizionale della pena la quale inoltre determina l'estinzione del reato, e non della pena soltanto. Ne consegue che, configurandosi il provvedimento di sospensione come ampiamente discrezionale, al giudice è riservato, pur in presenza di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, un ampio margine di apprezzamento nel valutare la serietà e l'effettività dell'impegno del tossicodipendente a curarsi, attraverso la possibilità di valutare il fatto storico costituito dal reato ascritto all'interessato, con specifico riferimento alla sua gravità e all'entità della pena irrogata. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta legittima la reiezione, fondata sui motivi richiamati in massima, dell'istanza di sospensione dell'esecuzione presentata, al fine di compiere un viaggio all'estero per motivi di lavoro, da condannato tossicodipendente affidato in prova al servizio sociale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 92, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)