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Sez. 1, Sentenza n. 230 del 12/01/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 215811 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 93 D.P.R. n. 309 del 1990 - Sopravvenuta sentenza di patteggiamento per delitto non colposo commesso nel quinquennio - Revoca della sospensione - Illegittimità.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215811-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

È illegittima la revoca della sospensione dell'esecuzione della pena disposta, a norma dell'art. 93, comma secondo, D.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), per effetto di applicazione di pena detentiva su richiesta delle parti relativamente a delitto non colposo commesso nel quinquennio, in quanto la sentenza di patteggiamento non può essere considerata come una sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 90, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)