Sez. 1, Sentenza n. 4555 del 24/02/2011 (Rv. 617165 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Reclamo - Procedimento successivo al suo deposito - Adempimenti del reclamante - Notifica alle controparti, entro 5 giorni dalla comunicazione, del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 26 legge fall., nel testo sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 5 del 2006 - Natura del termine - Ordinatorietà - Validità del procedimento - Condizioni - Notifica del ricorso e del decreto almeno 15 giorni prima dell'udienza - Sufficienza - Ragioni - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26, commi 8 e 9, legge fall., nel testo sostituito dall'art. 23 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", il termine di cinque giorni entro cui l'istante, dalla comunicazione del provvedimento, deve curarne la notifica ai controinteressati, unitamente al decreto di convocazione all'udienza, non riveste natura perentoria, così che la sua inosservanza, analogamente a quanto previsto dall'art. 98 legge fall., nella formulazione anteriore alla novella del 2006, per le opposizioni allo stato passivo, non determina l'inammissibilità del reclamo, in quanto non concorre agli adempimenti funzionali al contraddittorio, mentre il successivo termine, di almeno 15 giorni, che deve intercorrere tra detta notifica e la data dell'udienza, assolve alle esigenze di difesa delle controparti; per tale impugnazione, svolgendosi invero secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio, l'instaurazione del giudizio già si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda fase, di promuovimento del contraddittorio, si attua con la notifica del ricorso e del decreto di convocazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)