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Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 04/09/2012 (Rv. 624189 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo - Giudizio avanti alla corte d'appello ex art. 18 legge fall. - Termine per la notifica del reclamo e del decreto di convocazione all'udienza - Natura - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624189-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'art. 18 legge fall. (nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il termine di dieci giorni dalla comunicazione per notificare il reclamo avverso la sentenza impugnata non riveste carattere perentorio, non essendo funzionale ad assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio; infatti, quest'ultimo viene comunque garantito con l'effettiva notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, mentre il diritto sostanziale di difesa è assicurato dalla prescrizione del comma settimo dell'art. 18, secondo cui tra la notifica predetta e la data di udienza deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)