diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9590 del 14/07/2001 (Rv. 548206 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa - Rilevanza - Condizioni - Valutazione in concreto dell'incidenza dei fatti contestati - Necessità - Estremi - Fattispecie relativa a licenziamento di un avvocato addetto all'ufficio legale di una sede dell'ENEL condannato per il reato di atti di libidine violenta in danno di minorenne.
Stato
decisa il 2001-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548206-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all'esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da far ritenere il dipendente inidoneo alla prosecuzione del rapporto lavorativo, specialmente quando, per le caratteristiche e peculiarità di esso, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia, fermo restando che la valutazione circa il venir meno dell'elemento fiduciario va operata dal giudice non con riguardo al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, affinché sia resa possibile la verifica da parte dello stesso giudice della congruità della sanzione espulsiva, per l'insufficienza di qualunque altra a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un avvocato addetto all'ufficio legale di una sede dell'ENEL in seguito alla sua condanna in sede penale per il reato di atti di libidine violenta in danno di minorenne, sul rilievo che la gravità del fatto commesso era tale da aver danneggiato l'immagine non solo dell'autore di esso ma anche, indirettamente, dell'ENEL, in ragione del rapporto di lavoro e di rappresentanza esistente fra di loro, incidendo così sulla fiducia del datore di lavoro sull'idoneità professionale del dipendente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)