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Sez. L, Sentenza n. 15919 del 19/12/2000 (Rv. 542716 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Comportamenti del lavoratore estranei alla prestazione lavorativa - Irrilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a detenzione di arma da fuoco gravemente manomessa e munizioni da guerra da parte di impiegato di banca.
Stato
decisa il 2000-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542716-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

La condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma irrilevante ai fini della lesione del rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, assume rilevanza a tale fine e può integrare giusta causa di licenziamento qualora fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e natura, da far venire meno quella fiducia che integra presupposto essenziale della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento adottato - in riferimento alla disposizione del regolamento aziendale sui comportamenti disonorevoli e dimostranti mancanza di rettitudine - nei confronti di un capo ufficio di istituto di credito che era risultato detenere un fucile a canne mozze con matricola abrasa e munizionamento da guerra, rilevando che la valutazione in punto di ridotta pericolosità del soggetto formulata in sede penale e sotto una prospettiva di prevenzione generale non vincolava il giudizio relativo all'incidenza del fatto sul piano dello specifico rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)