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Sez. 3, Sentenza n. 2357 del 21/11/1997 Ud. (dep. 24/02/1998) Rv. 209913 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Legge n. 431/1985 art. 1 sexies - Sanzione applicabile - Art. 20 lett a) e b) legge 47/1985 - Esclusione - Sanzione di cui all'art. 20 lett.c) legge 47/1985 - Unica pena applicabile - Ragione.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209913-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

L'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art 1 sexies della legge n.431/1985 è quella fissata dalla lettera c) dell'art. 20 della legge n.47/1985.Infatti la differente sostanza e valenza del paesaggio rispetto all'urbanistica rende oggettivamente impraticabile ogni trasposizione nella disciplina degli illeciti penali paesistici, degli istituti tipici di trasformazione del territorio attraverso interventi urbanistico-edilizi.Il regime sanzionatorio del pericolo di compromissione del paesaggio, qualora venga commisurato a quello delle violazioni urbanistico-edilizie resta necessariamente incompleto. Estremamente logica è, pertanto, la previsione di un unico regime sanzionatorio, correlato all'integrità ambientale quale bene unitario di rilevante entità sociale. (Cfr. Corte Cost. n. 269/1993 e n. 247/1997).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)