Sez. 5 - , Sentenza n. 45176 del 02/10/2019 Cc. (dep. 06/11/2019) Rv. 277642 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE | Misura disposta dal giudice della convalida del fermo o dell'arresto - Luogo diverso da quello di commissione del reato - Omessa rinnovazione da parte del giudice competente - Perdita di efficacia - Condizioni - Formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha adottato la misura cautelare o che si è pronunciato sull'impugnazione - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - GIUDICE COMPETENTE
Nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata disposta dal giudice della convalida, ex art. 391, comma 5, cod. proc. pen., e il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello di commissione del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha disposto la misura o di quello chiamato a decidere sull'impugnazione del provvedimento cautelare adottato dal primo determina l'inefficacia di questa ove non sia stata rinnovata dal giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti. (In motivazione la Corte ha precisato che l'emissione del decreto di giudizio immediato da parte del giudice del circondario corrispondente al "locus commissi delicti" non integra il presupposto operativo della regola sancita dall'art. 27 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)