diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3791 del 31/10/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218044 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Potere di emissione dell'ordine di esecuzione e di valutazione della sua legalità - Attribuzione al P.M. in proprio - Preventiva richiesta di tale valutazione al giudice dell'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218044-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il pubblico ministero è organo dell'esecuzione e, come tale, titolare del potere-dovere di emettere il relativo ordine, valutandone in proprio la legalità, mentre il giudice dell'esecuzione è qualificato ad intervenire, sindacando la regolarità e validità del titolo esecutivo, solo in sede di incidente di esecuzione ovvero allorché sia insorta controversia sul punto. Ne consegue che è inammissibile la richiesta, rivolta dal P.M. al giudice dell'esecuzione, di preventiva valutazione dell'esecutività della sentenza e della conseguente legittimità dell'ordine di esecuzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)