Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 24/05/1995 Cc. (dep. 25/09/1995) Rv. 202353 - 01
Impugnazioni - Cassazione - In genere | Ricorso avverso l'ordine di carcerazione - Conversione in incidente di esecuzione - Possibilità.
Impugnazioni - Cassazione - In genere
Il vigente ordinamento processuale, al pari di quello precedente, non prevede la possibilità di autonoma e diretta impugnazione con il ricorso per Cassazione dei provvedimenti emessi dal pubblico ministero nella fase esecutiva, i quali tuttavia possono essere sottoposti al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; il ricorso eventualmente proposto, pertanto, va qualificato come incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., e gli atti vanno trasmessi al giudice competente ex art. 665 dello stesso codice. (Contra sez. 1, C.C. 15 giugno 1995 Albertini).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)