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Sez. L, Sentenza n. 7100 del 26/06/1993 (Rv. 482938 - 01)

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale | Operatività esclusiva in sede esecutiva - Portata - Azione di cognizione del creditore sociale per munirsi di uno specifico titolo esecutivo o per iscrizione di ipoteca giudiziale - Esperibilità.
Stato
decisa il 1993-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482938-01

Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale

La previsione dell'art. 2304 cod. civ. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, ai sensi dell'art. 2315 cod. civ.), secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2315

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)