Sez. L, Sentenza n. 12912 del 20/12/1997 (Rv. 511087 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE | Operatività esclusivamente in sede esecutiva - Azione di cognizione del creditore sociale per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio - Esperibilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE
La previsione dell'art. 2304 cod. civ. secondo cui i creditori di una società in nome collettivo non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; ciò tuttavia non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio, titolo da azionare in caso di infruttuosità dell'azione di recupero esecutivo in danno della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)