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Sez. U, Ordinanza n. 499 del 17/01/2002 (Rv. 551631 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Estinzione del giudizio principale per cessazione della materia del contendere - Conseguenze - Regolamento di giurisdizione - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551631-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Il venir meno del procedimento in seno al quale sia stato sollevata istanza di regolamento preventivo di giurisdizione (nella specie, estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in tema di aiuti comunitari) comporta la sopravvenuta inammissibilità del regolamento stesso, attesane la natura di procedimento (pur sempre) incidentale rispetto a quello nell'ambito del quale esso risulti proposto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)