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Sez. U, Sentenza n. 12365 del 06/07/2004 (Rv. 574190 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Relativa declaratoria - Impugnazione per motivi diversi dall'inesistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa - Questione di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574190-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito; pertanto, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa (nella specie, essendosi limitata a dolersi dell'erronea valutazione della soccombenza "virtuale" al fine del regolamento delle spese nonché dell'erronea apposizione della clausola di esecutorietà).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)