Sez. U, Sentenza n. 12365 del 06/07/2004 (Rv. 574190 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Relativa declaratoria - Impugnazione per motivi diversi dall'inesistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa - Questione di giurisdizione - Inammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito; pertanto, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa (nella specie, essendosi limitata a dolersi dell'erronea valutazione della soccombenza "virtuale" al fine del regolamento delle spese nonché dell'erronea apposizione della clausola di esecutorietà).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)