Sez. 2 - , Ordinanza n. 36478 del 24/11/2021 (Rv. 662946 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - PRESUNZIONI | Simulazione assoluta - Domanda proposta da terzi estranei al negozio - Decisione sulla base di elementi presuntivi - Ammissibilità – Condizioni - Insindacabilità in sede di legittimità – Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - PROVA - PRESUNZIONI
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)