diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008 (Rv. 605871 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Criteri - Valutazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605871-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)

In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in un caso in cui la sentenza di merito aveva ritenuto raggiunta la prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita stipulato da una società, in seguito fallita, sulla base di plurimi indizi precisi e condordanti, quali: la notevole incongruità del prezzo di vendita; la mancata prova del pagamento del prezzo; la presenza dominante del socio della società acquirente nella gestione della società venditrice fallita; la contiguità temporale della rivendita del bene; l'inusitata dilazione del pagamento del prezzo, senza garanzie e malgrado la trasmissione del possesso; la coeva cessione alla sub acquirente dei locali dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)