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Sez. 5, Sentenza n. 26318 del 29/12/2010 (Rv. 615775 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Aliquota ridotta sugli utili da incremento di capitale (c.d. "dual income tax") - Onere del contribuente di documentare i presupposti per l'applicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615775-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Il contribuente il quale invochi i benefici della c.d. "dual income tax" (consistenti nell'applicazione, a fini IRPEG, di una aliquota ridotta a quella parte degli utili d'impresa corrispondenti alla remunerazione ordinaria dell'incremento di capitale netto verificatosi nell'esercizio, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 466) non ha alcun onere di documentare i dati economico-contabili esposti nella dichiarazione e posti a fondamento dell'invocata agevolazione; è, per contro, potere-dovere dell'amministrazione finanziaria, ove intenda negarla, verificare i dati esposti dal contribuente attraverso la procedura di liquidazione delle imposte di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 466 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)