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Sez. 5, Sentenza n. 14922 del 06/07/2011 (Rv. 618491 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | "Dual income tax" - Art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 466 del 1997 - Portata - Conferimenti in denaro a società controllata e da parte della controllante - Determinazione della base DIT - Riduzione corrispondente all'ammontare dei conferimenti - Operatività - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618491-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di "dual income tax" (DIT), la disciplina di tassazione differenziata sui redditi d'impresa conseguenti agli incrementi di capitale, prevista dall'art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, deve essere interpretata nel senso che, in caso di conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio del 1996, a favore di soggetti controllati, la base DIT della società conferente deve essere ridotta di un pari importo a partire dall'inizio dell'esercizio in cui tali conferimenti sono stati disposti (nella specie, dal 2000), in quanto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 1, gli incrementi derivanti dai conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento, mentre i decrementi rilevano dall'inizio dell'esercizio in cui si erano verificati; ne consegue che l'incremento patrimoniale che la conferente può utilizzare per beneficiare dell'aliquota IRPEG agevolata (cd. base DIT) deve essere sempre ridotto dell'intero ammontare dei conferimenti in danaro che la società abbia effettuato nell'anno di imposta ad una propria controllata, senza tenere conto del momento in cui il versamento è stato eseguito e perciò senza ragguagliare l'importo del versamento, in ragione annuale, a tale momento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 466 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)