Sez. 1, Sentenza n. 6121 del 18/06/1990 (Rv. 467810 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MANCATO REPERIMENTO DI UN FASCICOLO DI PARTE REGOLARMENTE DEPOSITATO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - MANCATO REPERIMENTO DI UN FASCICOLO DI PARTE REGOLARMENTE DEPOSITATO - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 354 cod. proc. civ., concernente la rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di appello per motivi diversi da quelli (di giurisdizione e di Competenza) indicati dall'art. 353 stesso codice ha carattere eccezionale e non può essere applicata oltre i casi da essa previsti, e, quindi, neppure nell'ipotesi (ivi appunto non contemplata) di mancato reperimento, al momento della decisione, nel giudizio di primo grado, di un fascicolo di parte, pur ritualmente depositato. (nella specie la Corte ha dato, per altro, atto che i giudici di appello avevano comunque escluso che la mancata acquisizione di detto fascicolo avesse avuto alcuna sostanziale incidenza sul contraddittorio e sul diritto di difesa). (Conf 1180/83, mass n 425966, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)