Sez. L, Sentenza n. 1180 del 16/02/1983 (Rv. 425966 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA - CARATTERE ECCEZIONALE - CONSEGUENZE.*
La disposizione dell'art. 354 cod. proc. civ., concernente la remissione della causa al primo giudice, da parte del giudice di appello, per motivi diversi da quelli (di giurisdizione e di Competenza) indicati dall'art. 353 dello stesso codice, ha carattere eccezionale e non può essere applicata oltre i casi da essa previsti. (Conf 3843/77, mass n 387514, prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)