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Sez. 1, Sentenza n. 12822 del 04/02/2026 Cc. (dep. 08/04/2026) Rv. 289736-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Ordine di esecuzione - Successiva rideterminazione della pena per la continuazione entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Annullamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289736-01

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE

La rideterminazione della pena "in executivis" entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione precedentemente emesso, né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione, ormai esaurita e non più suscettibile di reviviscenza.

Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)