Sez. 1, Sentenza n. 6359 del 31/01/2006 Cc. (dep. 17/02/2006) Rv. 233441 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE | Ordine di carcerazione - Annullamento da parte del giudice dell'esecuzione a seguito di rideterminazione della pena a norma dell'art. 671 cod. proc. pen. - Illegittimità - Ragione.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - IN GENERE
L'annullamento dell'ordine di carcerazione da parte del giudice dell'esecuzione non può trovare giustificazione nella circostanza che la pena, rideterminata a seguito della ritenuta continuazione a norma dell'art. 671 cod. proc. pen., sia stata ridotta nei limiti previsti dall'art. 656, comma quinto, dello stesso codice. Infatti la rideterminazione della pena comporta solo l'obbligo di comunicazione all'istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può avere come conseguenza l'annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso, l'esecuzione del quale può essere sospesa, ricorrendone i presupposti, solo a seguito di una richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)