Sez. 1, Sentenza n. 1482 del 22/02/1999 (Rv. 523468 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Accertamento di maggior valore - Mancata impugnazione - Avviso di liquidazione dell'imposta, emesso sulla base del valore accertato - Impugnazione - Limiti - Fattispecie in tema di imposta di registro o INVIM.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
L'avviso di liquidazione che, sulla base del valore dei beni, ormai irreversibilmente determinato dall'accertamento non impugnato, quantifica l'imposta, di registro od INVIM, può essere impugnato per vizi propri, ma non per quelli che renderebbero annullabile o nullo l'avviso di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)