Sez. 5, Sentenza n. 2006 del 30/01/2006 (Rv. 586839 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Lite pendente - Definizione ex art. 16, comma terzo, della legge n. 289 del 2002 - Controversia promossa avverso atto di liquidazione dell'INVIM sulla base di accertamento definito da giudicato - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, non è configurabile come "lite pendente" ai sensi dell'art. 16, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e perciò non è suscettibile di definizione, la controversia instaurata in relazione ad un atto con il quale l'ufficio finanziario abbia svolto un'attività meramente liquidatoria dell'INVIM, in base ad un accertamento definito da giudicato, non potendo l'atto impugnato essere qualificato come "atto di imposizione". Una siffatta controversia neppure può qualificarsi come "lite autonoma" ai sensi della successiva lettera b) del comma 3 dell'art.16, riferendosi l'autonomia della lite di cui fa parola la disposizione alla distinzione fra contestazione relativa all'imposta di registro e contestazione dell'INVIM.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)