Sez. L, Sentenza n. 5062 del 03/10/1979 (Rv. 401713 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NEL PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ANCHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 153 DEL 1969.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NEL PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ANCHE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 153 DEL 1969.*
La retribuzione ordinaria corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, in forza di norme legali o convenzionali, nel periodo di assenza per malattia, era sottoposta a contribuzione assicurativa anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969, n 153, contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e in materia di sicurezza sociale, a norma dell'art 28 del DPR 30 maggio 1955, n 797. (Conf 2155/78, mass n 391524).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)