Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17744 del 19/07/2013 (Rv. 627380 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Applicabilità - Criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA
Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi, tale luogo deve essere identificato con l'ultima residenza comune, non potendosi ricorrere al foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)