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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4109 del 16/02/2017 (Rv. 643981 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA | Competenza per territorio - Criterio - Ultima residenza comune dei coniugi - Criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643981-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - DOMANDA - COMPETENZA

Ai fini dell'individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale dei coniugi, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune, e, solo nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il criterio subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)