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Sez. T, Sentenza n. 18147 del 05/06/2026 (Rv. 678998-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Principio di competenza ex art. 109 TUIR - Credito contestato in via giudiziale - Certezza e determinabilità del ricavo - Esclusione - Pretestuosità o strumentalità - Onere della prova della Amministrazione.
Stato
decisa il 2026-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678998-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di principio di competenza ex art. 109 TUIR, la contestazione del credito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità del ricavo, salvo che l'Amministrazione, sulla quale grava l'onere della prova dei componenti positivi del reddito, non ne provi la pretestuosità o strumentalità.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)