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Sez. T, Ordinanza n. 11917 del 06/05/2025 (Rv. 675034-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Redditi d'impresa - Sopravvenienze attive - Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale - Esercizio di competenza - Individuazione - Art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 -
Stato
decisa il 2025-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675034-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Anno d'imposta di deposito della sentenza - Limiti - Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

In tema di imposte sui redditi, le sopravvenienze attive che derivano dal riconoscimento di un credito o dal disconoscimento di un debito preesistente in sede giudiziale devono essere dichiarate nell'anno di imposta in cui la sentenza, che afferma il credito o disconosce il debito, è stata depositata, essendo questo il momento in cui la posta attiva diviene certa nella sua esistenza ed obiettivamente determinabile ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, sempreché l'efficacia esecutiva della sentenza non sia stata nel frattempo sospesa.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)