Sez. 4, Sentenza n. 6852 del 22/05/1996 Ud. (dep. 06/07/1996) Rv. 205250 - 01
Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine | Salsiccia di carne equina frammista a lardo suino - Vendita - Reato di cui all'art. 516 Cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
Poiché l'art. 516 cod. pen. contempla e punisce la semplice messa in commercio di sostanze alimentari adulterate, mutate nelle loro componenti naturali ed artificiosamente modificate o alterate nella loro essenza primaria ovvero commiste a sostanze estranee e depauperate degli elementi nutritivi propri e caratteristici, integra tale delitto la commistione di lardo suino nella salsiccia di equino in quanto comporta alterazione di questa mediante l'introduzione di una sostanza estranea con poteri principi nutritivi ed organolettici e caratteristiche materiali e fisico chimiche profondamente diversi dalla carne equina. Per la configurazione del reato, peraltro, si deve prescindere da usanze o tecniche invalse, da esigenze di maggiore gradimento ed appetibilità ed anche da un eventuale maggiore arricchimento del prodotto ottenuto, trattandosi di concetti del tutto estranei a quello di genuinità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)