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Sez. 3, Sentenza n. 15113 del 20/09/2013 Cc. (dep. 02/04/2014) Rv. 259738 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | "Freschezza" - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259738-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

Configura il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine il commercio di prodotti caseari indicati come "freschi" ma realizzati mediante l'utilizzo di ingredienti industriali prelavorati, posto che il concetto di "freschezza" di un alimento ha attinenza non solo a dati quali la temperatura o la preparazione al momento, ma anche agli ingredienti adoperati ed ai cicli di lavorazione, e che il concetto di "genuinità" di un prodotto si determina anche in relazione ai suoi elementi costitutivi in quanto alieni da ogni riferimento a componenti artificiali o comunque non naturali. (Fattispecie in tema di ricotta prodotta con siero di latte in polvere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 516, Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)