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Sez. 1, Sentenza n. 20499 del 10/01/2002 Ud. (dep. 24/05/2002) Rv. 221443 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge n. 203 del 1991 - Presupposti per l'applicazione - Punibilità del delitto con pena diversa dall'ergastolo - Nozione di punibilità.
Stato
decisa il 2002-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221443-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), il presupposto ivi previsto della punibilità del delitto cui essa accede con pena diversa dall'ergastolo va inteso con riguardo alla pena inflitta in concreto e non con riferimento a quella edittale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)