Sez. 1, Sentenza n. 14623 del 04/03/2008 Ud. (dep. 08/04/2008) Rv. 240115 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 - Applicabilità ai reati puniti con l'ergastolo - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, può essere validamente contestata anche con riferimento a un delitto astrattamente punibile con l'ergastolo, fermo restando che essa potrà in concreto operare solo qualora venga di fatto inflitta una pena diversa da quella perpetua.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)