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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10325 del 18/04/2023 (Rv. 667606 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO | Appalto opere pubbliche - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso - Natura di obbligazione di valuta - Conseguenze - Necessità della costituzione in mora - Sufficienza della riserva iscritta da parte dell’appaltatore - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667606-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO

In tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.

Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1664 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)