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Sez. 1, Sentenza n. 17782 del 08/09/2015 (Rv. 636687 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO | Appalto di opere pubbliche - Difficoltà di esecuzione dovuta a sorpresa geologica - Equo compenso - Debito di valuta - Criteri di liquidazione - Interessi - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636687-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO

In tema di appalto di opere pubbliche, l'equo compenso dovuto all'appaltatore, ai sensi dell'art. 1664, comma 2, c.c., per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione conseguenti a cause geologiche (cd. sorpresa geologica), rappresenta una forma indennitaria di integrazione del corrispettivo e, pertanto, costituisce un debito di valuta anche se liquidato, secondo equità, prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore e adeguandoli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria. Peraltro, in assenza di un'espressa statuizione al riguardo, l'adeguamento al parametro inflattivo non può ritenersi comprensivo degli interessi, che sono quindi dovuti, con decorrenza dalla intimazione di pagamento ovvero dalla proposizione della domanda da parte dell'appaltatore e non già dalla formulazione di un'eventuale riserva, non implicando quest'ultima la costituzione in mora della stazione appaltante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1664 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)