Sez. 1, Sentenza n. 35470 del 24/03/2023 Cc. (dep. 23/08/2023) Rv. 285121 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloqui - Prolungamento per "eccezionali circostanze" - Autorizzazione permanente - Esclusione - Verifica per ogni singolo colloquio - Necessità - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, il prolungamento del colloquio, ai sensi dell'art. 37, comma 10, prima parte, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, può essere autorizzato non in via permanente, ma di volta in volta, previa verifica della ricorrenza delle "eccezionali circostanze". (Fattispecie in cui è stato escluso che le condizioni di salute del familiare del detenuto potessero giustificare l'estensione permanente del colloquio).
DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)