diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 49726 del 26/11/2013 Cc. (dep. 10/12/2013) Rv. 258421 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. - Applicabilità della disciplina di colloquio prolungato ex art. 37, comma decimo d.P.R. n. 230 del 2000 - Sussistenza - Presupposto della mancata fruizione del colloquio settimanale - Interpretazione quale mancata fruizione del colloquio "mensile".
Stato
decisa il 2013-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258421-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La disposizione normativa contenuta nell'art. 37 comma decimo del d.P.R. n. 230 del 2000, che riconosce al detenuto, in presenza di determinati presupposti, la possibilità di fruire di un colloquio prolungato sino a due ore, è applicabile anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen e, laddove la norma richiede il presupposto della mancata fruizione "del colloquio settimanale" - non previsto per il detenuto sottoposto a regime differenziato - questo deve ritenersi integrato quando il detenuto non abbia effettuato il colloquio nel "mese" antecedente.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)