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Sez. 2, Sentenza n. 2068 del 24/07/1962 (Rv. 253213 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI - RIDUZIONE A META DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - MERA FACOLTA E NON OBBLIGO DELL'OPPONENTE.*
Stato
decisa il 1962-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253213-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINI - RIDUZIONE A META DEI TERMINI DI COMPARIZIONE - MERA FACOLTA E NON OBBLIGO DELL'OPPONENTE.*

La norma dell'art 645 cod proc civ sancisce la facolta, e non l'Obbligo, di ridurre a meta il termine ordinario di comparizione. Se lo opponente non si avvalga concretamente di tale facolta, tanto il termine di comparizione che quello collegato di Costituzione rimangono invariati. L'operazione di mediatrice investe soltanto la ampiezza del termine ordinario, ma non ne altera il peculiare carattere di limite minimo, liberamente superabile dall'attore, salvo il correttivo della abbreviazione ad istanza del convenuto. (Conf 761/60, 2124/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)